Comunicato stampa Atlantia
Atlantia S.p.A (“Atlantia” o la “Società”) comunica di aver rimborsato integralmente in data odierna il prestito obbligazionario non convertibile del valore nominale complessivo di Euro 2 miliardi, quotato alla Borsa del Lussemburgo e con scadenza il 9 giugno 2011, emesso il 9 giugno 2004 nell’ambito di un programma di emissioni obbligazionarie a medio e lungo termine, anche in più tranches e diverse divise, e con differenziati termini di durata di importo massimo complessivo pari a Euro 10 miliardi (il “Programma”).
Tenuto conto che, per effetto del predetto rimborso e alla luce del valore nominale complessivo dei prestiti emessi e non ancora rimborsati dalla Società, Atlantia potrà emettere nuovi prestiti obbligazionari fino ad un importo complessivo massimo di Euro 2,350 miliardi, il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, riunitosi in data odierna, approvato l’aggiornamento del Programma e della relativa documentazione contrattuale, ha deliberato di autorizzare l’emissione, nell’ambito del Programma, di nuovi prestiti obbligazionari per un importo massimo complessivo di Euro 2,350 miliardi. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che le nuove emissioni debbano essere effettuate entro il 31 marzo 2013 e che la durata delle singole operazioni e delle relative tranches sia compresa tra diciotto mesi e un giorno e ventisette anni – fermo in ogni caso il termine ultimo del 2038 – e ha conferito delega, in via disgiunta, al Presidente ed all’Amministratore Delegato, per dare attuazione alle citate deliberazioni entro il 31 marzo 2013.
Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia ha inoltre deliberato di richiedere ad Autostrade per l’Italia S.p.A. (“Autostrade per l’Italia”) di confermare, alla luce delle citate deliberazioni assunte in data odierna, l’impegno – già da essa assunto fino alla data di scadenza del Programma – di prestare garanzie per l’esatto adempimento degli obblighi pecuniari di Atlantia derivanti dalle obbligazioni da emettersi nell’ambito del Programma, fino all’importo massimo complessivo corrispondente alla somma del (i) 120% dell’importo totale nominale di ciascuna di tali emissioni obbligazionarie e del (ii) 120% degli interessi maturati e non pagati sulle obbligazioni emesse nell’ambito della stessa emissione.
Si fa presente, infine, che in considerazione del fatto che la prestazione, da parte di Autostrade per l’Italia, della citata garanzia rappresenta un’operazione fra parti correlate di cui al regolamento relativo alle operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Atlantia, effettuate le verifiche necessarie sulla base delle disposizioni contenute nel citato regolamento Consob e nella procedura per le operazioni con parti correlate approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 novembre 2010, ad esito della riunione tenutasi in data odierna, ha ritenuto l’operazione in esame non soggetta alle disposizioni del citato regolamento Consob ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello stesso e dell’art 3.4 lettera (d) della procedura adottata dalla Società.